Secondo la sentenza del Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I n.00633/2024, il divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica non va inteso in senso assoluto.
Infatti, la giurisprudenza da ritenersi oramai consolidata che:
“In linea generale, nel ricostruire la portata del divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica, è stato chiarito anche recentemente (Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 2022, n. 9047) che – al fine di accertare la violazione del divieto – occorre verificare in concreto se l’anticipazione di alcuni elementi economici comporti la possibilità di individuare l’offerta economica complessiva dell’offerente. Il divieto, infatti, non va inteso in senso assoluto, dovendosi invece fare riferimento al parametro di giudizio costituito dalla concreta concludenza dei dati economici in quanto anticipatori della conoscenza dell’offerta economica. In particolare, il giudice amministrativo deve procedere di volta in volta a una valutazione in concreto circa l’effettiva attitudine degli elementi dell’offerta economica resi anticipatamente noti a condizionare le scelte della commissione di gara (in precedenza si vedano anche Cons. Stato, sez. V, 2 maggio 2017, n. 1988; Cons. Stato, 29 febbraio 2016, n. 824)”
Quanto sopra riportato fa emergere che, solamente nel caso in cui l’offerta tecnica abbia riferimenti in merito alla valutazione dell’offerta economica, può condurre all’esclusione dell’operatore economico, infatti, solo se vengono anticipati gli elementi di valutazione dell’offerta economica stessa, può rappresentare una causa di esclusione.