Quando una stazione appaltante non qualificata delega lo svolgimento di una gara a una centrale di committenza (o ad altra stazione appaltante qualificata), quest’ultima deve adottare tutti gli atti e i provvedimenti della procedura di gara, assumendone la relativa responsabilità. Tra questi vanno certamente inclusi i documenti di gara, la nomina della commissione giudicatrice, il provvedimento di aggiudicazione, in relazione ai quali l’ente qualificato dovrà assicurarne la legittimità, proprio in ragione della asserita maggiore competenza.
E’ quanto ha ribadito Anac, con una serie di provvedimenti deliberati dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 23 ottobre 2024, che riguardano in tutti i casi Asmel Consortile scarl, la quale non ha assolto – né in fatto, né in diritto – l’obbligo giuridico di svolgere la fase di affidamento per conto dell’ente comunale.
In particolare, è emerso che “l’ente comunale, non avendo il necessario livello di qualificazione, si è rivolto ad Asmel Consortile scarl, affinché quest’ultima svolgesse la fase di affidamento per conto della prima. Pertanto, Asmel Consortile scarl avrebbe dovuto condurre l’intera fase di gara, e quindi adottare tutti i relativi provvedimenti ed assumerne la relativa responsabilità. Tuttavia, in sede istruttoria è emerso come alcuni atti e provvedimenti fondamentali e caratterizzanti la fase di gara siano stati adottati dall’ente comunale non qualificato”.
FONTE: ANAC
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