L’Anac dice no al metodo del massimo ribasso per le gare sopra la soglia comunitaria. Una posizione messa nero su bianco in una delibera (la n. 454 del 9 ottobre 2024) assunta dopo una segnalazione di Ance Sicilia, pienamente in linea con la linea interpretativa da sempre sostenuta da Ance Nazionale, per contestare l’utilizzazione del minor prezzo in una gara indetta dall’Università degli Studi di Catania per l’affidamento di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria (circa 19 milioni di euro). Scelta, questa, apparsa non rispettosa dell’art. 108 del codice in tema di criteri di aggiudicazione e, più in generale, dei principi di risultato, buon andamento efficienza, efficacia ed economicità di cui al Codice 36, oltre ad essere priva di motivazione.
Dopo la segnalazione dell’Ance, l’Anac aveva avviato, il 13 giugno scorso, un procedimento istruttorio per valutare la conformità del bando alla normativa sui contratti pubblici, con particolare riferimento al criterio di aggiudicazione prescelto.
In estrema sintesi, l’ANAC, attraverso un articolato percorso argomentativo sorretto da puntuali riferimenti normativi e giurisprudenziali, giunge a confermare, in linea con quanto sostenuto dall’Associazione Nazionale dei Costruttori, che, per i lavori, il minor prezzo è un’opzione esercitabile unicamente negli appalti di importo inferiore alla soglia UE. Con ciò confermando che l’adozione del criterio del minor prezzo per appalti di lavori che superino la soglia di rilevanza comunitaria si pone in contrasto con le disposizioni del Codice dei contratti pubblici e con i principi di matrice euro-unitaria.
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FONTE: ANCE
ITAppalti.com