Il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, si pone come obbligatorio per le stazioni appaltanti nel caso di lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo, nonché per gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione, e per gli affidamenti di appalto integrato. L’impossibilità del ricorso al criterio del minor prezzo relativamente a tali affidamenti è esteso agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria. Questo secondo l’articolo 108 del nuovo Codice dei contratti pubblici.
L’utilizzo del criterio del prezzo più basso non è di per sé escluso per tutti gli appalti di lavori sopra soglia. Il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglio rapporto qualità/presso è comunque suggerito in tutti i casi in cui risulti utile e conforme all’interesse della stazione appaltante la valorizzazione di aspetti qualitativi, ambientali o sociali connessi all’oggetto del contratto non esaustivamente assicurati dalle specifiche tecniche, dai requisiti e dalle modalità di esecuzione delle prestazioni così come concepite e strutturate nei documenti progettuali a base di gara.
Lo chiarisce l’Autorità Nazionale Anticorruzione in un Comunicato a firma del presidente approvato dal Consiglio dell’Anac del 20 novembre 2024.
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