
Il supporto giuridico del MIT “rispetto al quesito sulle procedure di affidamento di cui all’art. 50 comma 1 del D.lgs.36/2023 (affidamenti sottosoglia), nel caso in cui la stazione appaltante scelga motivatamente di ricorrere alla procedura aperta, la garanzia provvisoria debba essere richiesta in base all’art.53 o ai dell’art.106 dello stesso decreto”, ha risposto che:” l’art. 53 co 1 anche da voi richiamato, secondo cui nelle procedure di affidamento dell’articolo 50, comma 1 la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106, salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 (dell’articolo 50), in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea la norma di riferimento è l’art. 53 d. lgs n. 36/2023. Si rimettono alla stazione appaltante le necessarie valutazioni per il caso concreto”.
Fonte: MIT
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