
Il supporto giuridico del MIT risponde ad un quesito: -” Gara lavori: prevalente OG1: 1.500.000 € scorporabile OG11: 850.000 € – Concorrente 1: RTI (A+B) per la prevalente OG1 e ricorre al subappalto necessario 100% scorporabile OG11. – Concorrente 2: operatore economico singolo che esegue la OG1 e ricorre al subappalto necessario al 100% della scorporabile OG11. L’art. 30, co. 1 dell’All. II.12 prevede per il concorrente singolo che “i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”. Lo scrivente, tuttavia, ritiene che la qualificazione richiesta ai concorrenti ai fini della partecipazione alla gara debba essere la medesima a prescindere dalla configurazione soggettiva del concorrente e che, pertanto, anche il raggruppamento temporaneo nel suo complesso debba essere in possesso di qualificazione SOA in prevalente (OG1) sufficiente a coprire anche l’importo relativo alla categoria scorporabile OG11 non posseduta e subappaltata. Tale convincimento deriva dal fatto che ove tale regola dovesse valere solo per il concorrente singolo, si arriverebbe alla conclusione che al raggruppamento (in cui un associato potrebbe anche eseguire solo una minima percentuale della prevalente) sarebbe sufficiente, ai fini della partecipazione, una qualificazione nella categoria prevalente OG1 in classifica III-bis, mentre in caso di concorrente singolo, sarebbe necessaria l’attestazione SOA in categoria OG1 con classifica IV” – concorda che anche il raggruppamento temporaneo nel suo complesso deve essere in possesso di qualificazione SOA in prevalente incrementata fino a coprire l’importo relativo alla categoria scorporabile.
Fonte: MIT
ITAppalti.com